Rassegna di giurisprudenza in tema di agevolazioni prima casa - anni 2014 e 2015
*** Cass., 16 settembre 2015, n. 18187, in Giustizia Civile Massimario 2015, secondo cui «[i]n tema d'imposta di registro, ai fini delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, la decorrenza della residenza anagrafica va ancorata alla dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, ancorché la relativa pratica non sia conclusa, stante l'unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancita dall'art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 223 del 1989, che postula la necessaria saldatura tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione nel comune di nuova residenza»
*** Comm. trib. reg. Firenze, 3 settembre 2015, n. 1434, in Iltributario.it 2015, 12 ottobre, secondo cui «[c]on riferimento alla decadenza dall'agevolazione prima casa, nell'ipotesi di mancato conseguimento della residenza nell'appartamento ovvero nel Comune dove era posto l'immobile entro i 18 mesi, le "lungaggini" della p.a. devono essere considerate "causa di forza maggiore", con la conseguenza che l'accertamento dell'ufficio deve essere annullato dovendo l'ufficio tenerne conto in sede di contraddittorio. Se così non fosse, i termini di legge sarebbero sempre insufficienti nel caso di acquisto di appartamento occupato, con la conseguenza che la norma tributaria non potrebbe mai essere applicata a tali fattispecie, contraddicendo così la ratio del legislatore, che era quella di agevolare il più possibile l'acquisto di abitazioni di prima casa onde sostenere il Commercio degli immobili e il suo indotto (Nel caso di specie, la procedura giudiziaria di sfratto ha impiegato 41 mesi per far ottenere la liberazione della casa)»
*** Cass., 29 luglio 2015, n. 16025, in Diritto & Giustizia 2015, 6 agosto, secondo cui «[i]n tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, l'immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico come destinata a "ville con giardino deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi dell'art. 1 del d.m. Lavori pubblici 2 agosto 1969, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando non già le caratteristiche di lusso intrinseche all'edificio qualificato come "villa", bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sé, a qualificare l'immobile come "di lusso"»
*** Cass., 21 luglio 2015, n. 15264, in Giustizia Civile Massimario 2015, secondo cui «[i]n tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, il contribuente che sia ancora proprietario di un immobile non può invocare tale beneficio fiscale in occasione di un nuovo acquisto, non essendo sufficiente la stipula di un contratto preliminare di vendita, che ha effetti solo obbligatori, atteso che, come si desume dalla lettera e della "ratio" dell'art. 1, nota II bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, occorre aver già trasferito non il possesso o la detenzione, ma la proprietà di altri immobili»
*** Cass., 28 luglio 2015, n. 15960, in Diritto & Giustizia 2015, 29 luglio, con nota di GAVIOLI, secondo cui «[i]n materia di revoca dei requisiti IVA per la prima casa, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e sopratassa a carico del compratore è soggetta al termine triennale di decadenza a partire dalla data in cui l'avviso può essere emesso e cioè dal giorno della registrazione del contratto di acquisto»
*** Cass., 21 luglio 2015, n. 15266, in Giustizia Civile Massimario 2015, secondo cui «[i]n tema di beneficio fiscale per l'acquisto della prima casa, la conservazione dell'agevolazione, prevista dal comma 4, ultimo periodo, della nota II bis dell'art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, a favore del contribuente che, pur avendo alienato l'immobile nel quinquennio, ne acquisti un altro da adibire ad abitazione principale entro un anno da tale alienazione, è subordinata, in base alla lettera e alla "ratio" della disposizione, alla presenza dei requisiti per la sua fruizione al momento del primo acquisto, sicché va esclusa ove non spettasse originariamente a causa di dichiarazione mendace o di fatti sopravvenuti, quale il mancato trasferimento della propria residenza nel comune di ubicazione dell'immobile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso e, decidendo la causa nel merito, ha negato l'agevolazione al contribuente che aveva acquistato una casa in un comune diverso dal proprio, in cui non si era trasferito nel termine di diciotto mesi, avendo permutato tale immobile con un altro ubicato nel proprio comune di residenza)»
*** Cass., 30 aprile 2015, n. 8847:
* in Giustizia Civile Massimario 2015, secondo cui «[i]n tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il contribuente che, venduto l'immobile nei cinque anni dall'acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all'acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l'agevolazione solo se fornisce la prova che l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata»;
* in Diritto & Giustizia 2015, 6 maggio, con nota di TERLIZZI, secondo cui «[l]e agevolazioni fiscali previste dall'art.1, comma 4, nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 sono subordinate al raggiungimento dello scopo per cui vengono concesse e, dunque, sono applicabili laddove gli acquisti delle unità immobiliari siano seguiti dall'effettiva realizzazione dell'intento di abitarvi da parte dell'acquirente. Ad integrare il presupposto per la conservazione del beneficio necessita anche (sebbene non espressamente previsto dalla lettera della legge) l'effettiva realizzazione dell'intento abitativo, in virtù del concreto trasferimento della residenza nell'immobile (o negli immobili) ex novo acquistato dopo la rivendita del primo. In caso di sequenza di compravendite, per il bonus «prima casa» conta ogni atto e, dunque, per ciascuno degli acquisti il contribuente deve dimostrare l'effettivo trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile»
*** Cass., 12 marzo 2015, n. 5015:
* in Giustizia Civile Massimario 2015, secondo cui «[i]n tema di benefici fiscali cosiddetti "prima casa", la forza maggiore o il caso fortuito, idonei ad impedire la decadenza dell'acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile nel termine di diciotto mesi dell'acquisto, devono consistere in un evento inevitabile ed imprevedibile, non ravvisabile né in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione né in caso di protrazione di lavori di straordinaria manutenzione di un immobile già edificato»
* in Rivista Giuridica dell'Edilizia 2015, 3, I, 520, secondo cui «[i] benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano alla condizione che il contribuente stabilisca, nel Comune ove sia ubicato l'immobile acquistato, la propria residenza nel termine di diciotto mesi pena la decadenza dell'agevolazione, salvo, tuttavia, che ricorra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore. Ciò perché la realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco»
*** Cass., 10 marzo 2015, n. 4800:
* in Giustizia Civile Massimario 2015, secondo cui «[i]n tema di benefici fiscali "prima casa", il ritardo della P.A. nel rilascio delle autorizzazioni edilizie per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e l'abitabilità non costituisce evento non prevedibile ed inevitabile, quale forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dalle agevolazioni dell'acquirente di un immobile, ove questi non abbia trasferito la residenza nel perentorio termine di diciotto mesi dall'acquisto»
* in Diritto & Giustizia 2015, 11 marzo, con nota di TERLIZZI, secondo cui« [l]e agevolazioni prima casa spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, entro il Comune dov'è situato l'immobile, la propria residenza, così adempiendo l'obbligo su di lui incombente e da lui assunto al momento del rogito (nella specie, la Corte ha escluso che le lungaggini burocratiche di rilascio delle autorizzazioni edilizie per le opere di ristrutturazione prima e abitabilità poi avessero costituito una forza irresistibile ostativa al trasferimento nel comune dove era ubicato l'immobile oggetto delle agevolazioni)»
*** Cass., 17 febbraio 2015, n. 3148, in Rivista Giuridica dell'Edilizia 2015, 2, I, 298, secondo cui «[i]n tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della "prima casa" si decade dall'applicazione della aliquota agevolata dell'imposta di registro se l'acquisto ha avuto ad oggetto insieme con l'immobile abitativo anche il terreno circostante che costituisce pertinenza della "prima casa" e ciò perché il concetto di pertinenza, anche in ambito tributario, è fondato sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra cosa, senza che rilevi l'intervenuto frazionamento dell'area posta al servizio della casa acquistata, frazionamento che ha un esclusivo rilievo formale»
*** Cass., 17 febbraio 2015, n. 3148, in Giustizia Civile Massimario 2015, secondo cui «[i]n tema di agevolazione tributarie per "acquisto prima casa", il concetto di pertinenza, è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, senza che rilevi la qualificazione catastale dell'area che ha esclusivo rilievo formale. (Nella specie, nell'enunciare il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, escludendo la destinazione pertinenziale di un terreno circostante un fabbricato, sebbene iscritto al catasto terreni e destinato a colture, aveva qualificato l'immobile come "casa di lusso")»
*** Cass., 8 gennaio 2015, n. 110, in Giustizia Civile Massimario 2015, secondo cui «[i]n tema di imposta di registro, pur prevalendo, nella determinazione della residenza, il dato anagrafico sulle risultanze fattuali, il beneficio fiscale della "prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, non abbiano ancora, al momento dell'acquisto dell'immobile, ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso, in base all'unicità del procedimento amministrativo di mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancita anche dall'art. 18, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente), che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, àncora la decorrenza alla dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza»
*** Cass., 17 dicembre 2014, n. 26653, in Giustizia Civile Massimario 2014, secondo cui «[i]n tema d'imposta di registro, il beneficio fiscale correlato all'acquisto della "prima casa", di cui all'art. 1, nota II bis, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non si estende al coniuge che abbia acquistato, in regime di separazione dei beni, il diritto reale su di un immobile (nella specie, diritto di usufrutto) e non abbia trasferito la propria residenza nel comune ove il bene si trova, benché in esso risieda il nucleo familiare, non potendosi dare rilievo alla residenza della famiglia nel caso in cui l'acquisto, restando nell'esclusiva sfera giuridica dell'acquirente, non costituisce sostrato patrimoniale della famiglia»
*** Cass., 19 novembre 2014, n. 24683, in Giustizia Civile Massimario 2014, secondo cui «[i]n tema di perdita dell'agevolazione fiscale sul pagamento dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, conseguente all'omesso trasferimento della residenza nel comune in cui è sito l'immobile, il termine per la rettifica, la liquidazione della maggiore imposta e l'irrogazione delle relative sanzioni è soggetto alla sospensione prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ed è, conseguentemente, prorogato di due anni, dovendosi ritenere irrilevante che il termine per la presentazione dell'istanza di definizione in via breve scada in data anteriore a quello fissato per il trasferimento della residenza, in quanto, ai fini dell'astratta definibilità del rapporto d'imposta, è essenziale unicamente l'intervenuta o omessa registrazione entro il 30 settembre 2003, mentre è del tutto ininfluente la non ancora maturata perdita del beneficio fiscale»
*** Cass., 21 ottobre 2014, n. 22310, in Giustizia Civile Massimario 2014, secondo cui «[l]'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni con legge 5 aprile 1985, n. 118, nel delimitare il proprio ambito di applicazione alle abitazioni non di lusso, rinvia ai parametri fissati dal d.m. 2 agosto 1969, senza alcun riferimento alle categorie catastali. Ne discende che il carattere non di lusso del fabbricato, per l'applicazione dell'aliquota agevolata di registro sulla "prima casa", deve essere riscontrato sulla sola base dei criteri indicati dal citato d.m., mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale»
*** Cass., 17 ottobre 2014, n. 22002, in Diritto & Giustizia 2014, 23 ottobre, con nota di TERLIZZI, secondo cui «[v]anno recuperate a tassazione le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, non avendo i contribuenti provveduto a trasferire, entro il termine di legge, la propria residenza nel comune ove era ubicato l'immobile acquistato coi benefici "prima casa". Le precarie condizioni di salute del marito e i documentati lavori di consolidamento dell'edificio limitrofo a quello acquistato dai contribuenti non possano essere considerati condizioni di assoluta impossibilità di trasferire la residenza nel nuovo alloggio per causa di forza maggiore»
*** Cass., 8 ottobre 2014, n. 21289:
* in Riv. Not., 2015, 1, 154, con nota di SARTORE, secondo cui «[i]n tema di agevolazioni “prima casa”, la previsione legislativa che impone all'acquirente di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nello stesso Comune in cui è sito l'immobile da acquistare si riferisce solo al caso in cui l'acquirente abbia in precedenza acquistato un altro immobile in comunione ex art. 177 c.c. con il coniuge: la comunione ordinaria con il coniuge su altro cespite immobiliare non può integrare la destinazione del bene ad abitazione dello stesso in via esclusiva»;
* in Diritto & Giustizia 2014, 10 ottobre, con nota di TERLIZZI, secondo cui« [i]n tema di agevolazioni prima casa, solo la comunione legale tra coniugi osta all'applicazione dell'agevolazione su altri acquisti; la facoltà di usare il bene comune, purché non si impedisca a ciascuno degli altri comunisti "di farne parimenti uso" ex art. 1102 c.c., consente di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comunisti, per cui la titolarità di quota è simile a quella di immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente, che è di certo compatibile con le agevolazioni»;
* in Giustizia Civile Massimario 2014, secondo cui «[l]'agevolazione fiscale per l'acquisto della "prima casa" non è preclusa al titolare di una quota particolarmente esigua di altro immobile (nella specie, pari al 5%), che, non comportando il potere di disporre dell'immobile stesso come propria abitazione, è assimilabile a una proprietà inidonea per le esigenze abitative, tranne l'ipotesi della quota di un immobile in comunione legale tra i coniugi»
*** T.A.R. Latina, 25 settembre 2014, n. 743, in Foro Amministrativo (Il) 2014, 9, 2409, secondo cui «[l]'applicazione dei benefici della prima casa va riconosciuta — secondo la disciplina generale — a chi non sia titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato; ne deriva che la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge (nella fattispecie, il fratello) non è ostativa a tale agevolazione»
*** Cass., 11 settembre 2014, n. 19247, in Diritto & Giustizia 2014, 15 settembre, con nota di GAVIOLI, secondo cui «[i]n tema di agevolazioni fiscali concesse per l'acquisto della prima casa, l'art.1 della tariffa, parte 1, nota 2 bis n. 1, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1986, in caso di inosservanza, da parte del contribuente, dell'obbligo di trasferire la propria residenza nel Comune dov'è ubicato l'immobile oggetto delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, sancisce la decadenza dalle agevolazioni fiscali provvisoriamente concesse. Non sussiste inadempienza dell'acquirente — e quindi non si ha decadenza dalle agevolazioni fiscali — se l'omesso trasferimento della residenza, nel termine di diciotto mesi, nel Comune dove è ubicato l'immobile oggetto delle predette agevolazioni fiscali, è causato da eventi successivi all'acquisto, consistiti nel “verificarsi di smottamenti nel sedime dell'immobile e nella strada di accesso dovuti ad abbondanti piogge”, che hanno determinato “.. lavori di messa in sicurezza dell'immobile”»
*** Cass., 5 settembre 2014, n. 18770, in Diritto & Giustizia 2014, 8 settembre, con nota di TERLIZZI, secondo cui «[i]n tema di beneficio prima casa, il fatto che il contribuente, pur avendolo richiesto tempestivamente, non abbia ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato, per fatto del Comune e/o di terzi, non può tradursi nella perdita del beneficio fiscale, ostandovi il principio di unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica. Tale principio, infatti, nell'esigere una saldatura temporale tra la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed inserimento in quella del comune di nuova residenza, comporta che la decorrenza del trasferimento di residenza va stabilita con riferimento alla dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, dandosi la prevalenza, ai fini in discorso, al dato fattuale su quello anagrafico, decisivo, invece, quando si tratta di stabilire, ad altri fini, l'effettiva residenza del soggetto»
*** Cass., 30 luglio 2014, n. 17294, in Giustizia Civile Massimario 2014, secondo cui «[n]on è consentito usufruire del regime di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", previa rinunzia ad un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in ragione del divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio»
*** Cass., 29 luglio 2014, n. 17151, in Archivio delle locazioni 2015, 2, 181, secondo cui «[i]n tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, il contribuente che abbia venduto l'immobile entro cinque anni dall'acquisto, per evitare la decadenza dal beneficio, é tenuto a comprare, entro un anno dall'alienazione, altro immobile da adibire a propria abitazione principale, non potendosi considerare sufficiente la stipula di un contratto preliminare, che ha effetti solo obbligatori, atteso che per "acquisto", ai sensi dell'art. 1, nota II bis, quarto comma, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si deve intendere l'acquisizione del diritto di proprietà e non la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravendita»
*** Cass., 29 luglio 2014, n. 17151, in Diritto & Giustizia 2014, 31 luglio, con nota di TERLIZZI, secondo cui «[p]erde il beneficio prima casa chi, prima del decorso dei 5 anni, alieni l'immobile stipulando un nuovo contratto preliminare di acquisto, senza però procedere nei termini al negozio definitivo. Nel caso di vendita infraquinquennale, la sottoscrizione del solo preliminare di compravendita entro il termine per il riacquisto di un'altra abitazione principale non dà diritto alle agevolazioni fiscali cosiddette "prima casa"»
*** Cass., 9 luglio 2014, n. 15617, in Rivista Giuridica dell'Edilizia 2014, 5, I, 1106, secondo cui «[a]i sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, così come modificato dal d.l. 22 maggio 1993 n. 155 — nel caso in cui il contribuente abbia trasferito l'immobile acquistato con i benefici per la “prima casa” prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto stesso ed entro un anno dall'alienazione ne acquisti un altro, da adibire ad abitazione principale — la disciplina delle agevolazioni ivi prevista non richiede (come condizione di riconoscimento e conservazione del beneficio fiscale goduto in sede di primo acquisto) la concreta realizzazione dell'intento abitativo a cui è finalizzato il successivo acquisto, allorché l'acquirente, cittadino italiano, dopo il secondo acquisto è trasferito per lavoro all'estero e ciò perché la legge gli attribuisce il privilegio dell'esonero dal requisito della correlazione tra Comune di ubicazione dell'immobile e luogo di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa»
*** Cass., 9 luglio 2014, n. 15617, in Rivista Giuridica dell'Edilizia 2014, 5, I, 1106, secondo cui «[a]nche se il contribuente abbia trasferito l'immobile acquistato con i benefici per la “prima casa” prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto stesso, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, la relativa decadenza è evitata se il contribuente, entro un anno dall'alienazione, ne acquisti un altro, da adibire ad abitazione principale; ne deriva che il “dies a quo” della decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell'ufficio di recuperare l'imposta nella misura ordinaria va individuato nel giorno di scadenza dell'anno successivo all'alienazione, perché solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all'agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto»
*** Cass., 9 luglio 2014, n. 15617, in Giustizia Civile Massimario 2014, secondo cui «[i]n tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la relativa decadenza è evitata se il contribuente, pur avendo trasferito l'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, entro un anno dall'alienazione, ne acquisti un altro e dichiari, nell'atto di compravendita, l'intenzione di adibirlo ad abitazione principale, mentre non è richiesta la concreta realizzazione dell'intento abitativo»
***Cass., 9 luglio 2014, n. 15617, in Giustizia Civile Massimario 2014, secondo cui «[i]n tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ai sensi della nota II bis dell'art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'esonero dal requisito della correlazione tra comune di ubicazione dell'immobile e luogo di residenza o svolgimento dell'attività lavorativa di cui gode il cittadino italiano emigrato all'estero, in ragione del particolare valore sociale riconosciuto al lavoro prestato all'estero ed all'emigrazione, opera anche in relazione alla conservazione del beneficio in caso di vendita dell'immobile nel quinquennio e riacquisto di un ulteriore immobile entro l'anno»
*** Cass., 11 giugno 2014, n. 13177, in Giustizia Civile Massimario 2014, secondo cui «[i]n tema di benefici fiscali cosiddetti "prima casa", la forza maggiore idonea ad impedirne la decadenza dell'acquirente di un immobile ubicato in un comune diverso da quello di sua residenza, qualora egli non abbia trasferito ivi quest'ultima nel perentorio termine di diciotto mesi dall'acquisto, deve consistere in un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di "abitare" nella prima casa entro il termine suddetto. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha ritenuto inidonea la circostanza, già nota all'acquirente al momento del rogito, che lo sfratto per finita locazione, nei confronti del precedente inquilino, fosse stato intimato per una data posteriore ai diciotto mesi previsti per il trasferimento di residenza del primo)»
*** Cass., 2 aprile 2014, n. 7764, in Diritto & Giustizia 2014, 3 aprile, con nota di GAVIOLI, secondo cui «[i]n tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa il d.P.R. n. 131/1986 prevede che spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di 18 mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, nel Comune dove è ubicato l'immobile, la propria residenza; il caso di omesso rilascio dell'immobile da parte del conduttore non rappresenta per la Cassazione una circostanza inevitabile e imprevedibile: in tale ipotesi, quindi, l'agevolazione decade»
*** Cass., 26 marzo 2014, n. 7069, in Diritto & Giustizia 2015, 5 maggio, secondo cui «[i] benefici fiscali "prima casa" di cui all'art. 1, nota II bis, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base a risultanze certificate, di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto o uso di altro immobile ubicato nel medesimo Comune, senza che, a tal fine, possano rilevare situazioni di fatto contrastanti con le risultanze del dato anagrafico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la compatibilità con le suddette agevolazioni fiscali della separazione di fatto tra coniugi)»
*** Cass., 26 marzo 2014, n. 7067, in Diritto & Giustizia 2015, 5 maggio, secondo cui «[i]n tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cosiddette "prima casa" postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell'acquirente, che quest'ultimo trasferisca ivi la propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall'atto, altrimenti verificandosi l'inadempimento di un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, con conseguente decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore, caratterizzata dalla non imputabilità al contribuente e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, la cui ricorrenza va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato»
*** Cass., 12 marzo 2014, n. 5691, in Rivista dei Dottori Commercialisti 2014, 2, 429, secondo cui «[i]n tema di agevolazioni tributarie derivanti dall'acquisto della prima casa, l'art. 10 del d.m. 2 agosto 1969, a tenore del quale "alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al d.m. 4 dicembre 1961", va attribuita non una finalità di separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di "abitazioni non di lusso", ma la semplice funzione di regolamentazione transitoria dell'unica fattispecie in essa prevista, relativa alle sole abitazioni o in corso di costruzione all'entrata in vigore del decreto o costruite successivamente, ma "in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore", atteso che soltanto tali costruzioni potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi in quel momento vigenti»
*** Cass., 19 febbraio 2014, n. 3931, in Rivista Giuridica dell'Edilizia 2014, 3, I, 711, secondo cui «[i]n tema di benefici fiscali "prima casa" di cui all'art. 1, nota II bis, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al verificarsi della separazione legale, la comunione tra coniugi di un diritto reale su un immobile, ancorché originariamente acquistato in regime di comunione legale, deve essere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei, che è compatibile con le agevolazioni suddette, atteso che la facoltà di usare il bene comune, che non impedisca a ciascuno degli altri comunisti di "farne parimenti uso" ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., non consente di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità della quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative»
*** Cass., 18 febbraio 2014, n. 3753, in Foro it. 2014, 10, I, 2889, secondo cui «[i]n tema di agevolazioni tributarie, l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici cosiddetta "prima casa", bensì una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza»
*** Cass., 11 febbraio 2014, n. 3080, in Diritto & Giustizia 2014, 13 febbraio, con nota di TERLIZZI, secondo cui «[i]l contribuente ha diritto ai benefici fiscali prima casa se il piano regolatore generale (PRG), che destina la zona "a ville", è stato approvato in epoca successiva alla costruzione dell'immobile. Risulta, infatti, irrilevante per la qualificazione dell'abitazione come "di lusso" l'adozione di uno strumento urbanistico che destini l'area a "villa" o "parco privato" successivamente alla realizzazione della costruzione stessa»
*** Cass., 5 febbraio 2014, n. 2527, in Giustizia Civile Massimario 2014, secondo cui «[i]n tema di benefici fiscali cosiddetta "prima casa", ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 1, nota II bis, primo comma, lett. a), della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell'acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l'immobile, entro 18 mesi dall'acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell'amministrazione finanziaria per l'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all'art. 76, secondo comma, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell'atto ma dal momento in cui l'invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto»
*** Cass., 3 febbraio 2014, n. 2273, in Riv. Not. 2014, 3, 534, secondo cui «[i]n tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali "prima casa" sono preclusi, a norma dell'art 1 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nota II bis, lett. b) e c), se l'acquirente ha la disponibilità di altro immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, sicchè la disponibilità della casa familiare derivante dal provvedimento giudiziale di assegnazione da parte del giudice della separazione o del divorzio, non integrando un diritto reale, bensì un diritto personale di godimento di natura atipica, consente l'accesso ai suddetti benefici»
*** Cass., 3 febbraio 2014, n. 2266, in Diritto & Giustizia 2014, 1 ottobre, secondo cui «[a]i fini dell'applicazione dell'art. 1, nota II bis, quarto comma, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - il quale prevede che il contribuente che non voglia perdere il diritto alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa", ed abbia venduto l'immobile entro cinque anni dall'acquisto, deve procedere, entro un anno dall'alienazione, all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale - le situazioni di mero fatto contrastanti con gli atti dello stato civile non hanno alcun rilievo, dovendo farsi esclusivo riferimento alla residenza anagrafica»
*** Cass., 3 febbraio 2014, n. 2261, in Giustizia Civile Massimario 2014, secondo cui «[i]n tema di agevolazioni tributarie, ed ai fini del godimento dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa, le manifestazioni di volontà prescritte dall'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, vanno rese, qualora il suddetto acquisto sia avvenuto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., prima della registrazione di quest'ultima, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi, invece, escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce una eccezione al principio generale desumibile dall'art. 77 del d.P.R. predetto, secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento della imposizione non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, alla erroneità di quest'ultima»
*** Comm. trib. reg. Milano, 30 gennaio 2014, n. 556, in Rivista Giuridica dell'Edilizia 2014, 4, I, 877, secondo cui «[i]n tema di benefici fiscali per la cosiddetta “prima casa”, il comma 4, della nota II bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al t.u.i.r. (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), prevede la decadenza dal beneficio cd. “prima casa” e il conseguente recupero delle maggiori imposte e relative sanzioni (30%), nel caso in cui l'abitazione acquistata in regime di favore venga trasferita, a titolo oneroso o gratuito,entro cinque anni dalla data dell'acquisto, decadenza che ai sensi del medesimo comma 4 non si verifica se il contribuente — entro un anno dall'alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio dell'immobile acquistato con i suddetti benefici fiscali — proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Incorre, invece, nella decadenza dalle agevolazioni fiscali il contribuente che ha stipulato entro l'anno dalla vendita dell'immobile per il quale aveva beneficiato delle agevolazioni fiscali “prima casa”, un contratto preliminare di vendita che non definisce il trasferimento del bene, atteso che non ha dunque efficacia reale, ma meramente obbligatoria ed è irrilevante che la mancata stipula del contratto definitivo era da attribuirsi al ritardo del rilascio del provvedimento comunale di abitabilità o agibilità ritardo che e non costituisce causa di forza maggiore per la mancata stipula del rogito di vendita definitiva»
*** Cass., 22 gennaio 2014, n. 1255, in Giustizia Civile Massimario 2014, secondo cui «[n]el caso di acquisto di prima casa, l'estensione, ex art. 33, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da dodici a diciotto mesi, del termine per l'effettivo trasferimento della residenza nell'immobile ai fini dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 1 della nota II bis della Tariffa Parte I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trova applicazione anche nel caso in cui il primo termine non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore (1 gennaio 2001) della legge di proroga, atteso che, in assenza di regime transitorio, una norma che prolunghi la durata di un termine decadenziale stabilito da una precedente disposizione - e che entri in vigore quando ancora il primo termine non sia decorso, cioè prima che si sia verificata la decadenza dal diritto - esplica la sua efficacia sul rapporto giuridico ancora pendente, sicché, pur non essendo retroattiva, vale a prolungare il termine precedente per la nuova durata da essa stabilita»
*** Cass., 17 gennaio 2014, n. 861, in Giustizia Civile Massimario 2014, secondo cui «[i]n tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della tariffa I, art. 1, nota II bis, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del d.m. ll.pp. 2 agosto 1969 n. 1072, che va determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta - residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al d.m. Lavori Pubblici 10 maggio 1977 n. 801, richiamato dall'art. 51 l. 28 febbraio 1985 n. 47, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa»