(Cass.pen., sezione seconda, sentenza del 25 marzo 2015, n. 12601, in www.cassazione.net)
La condotta dell’agente immobiliare che, in concorso con i proprietari dell’unità immobiliare posta in vendita, induce un soggetto a stipulare un contratto preliminare d’acquisto dell’immobile, facendogli credere che sul cespite gravi soltanto un’ipoteca di modesto importo, integra un comportamento ascrivibile a quello del reato di truffa aggravata, ai sensi dell’art, 61, n. 7, cod. pen..
In particolare, nel caso concreto, a fronte di un prezzo di vendita di euro centocinquantamila, esisteva un’iscrizione ipotecaria per euro duecentonovantacinquemila, circostanza divenuta nota alla parte promittente acquirente solo in sede di stipula del contratto definitivo.
I giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto esistente «il dolo della ricorrente [dipendente dell’agenzia immobiliare], non solo per essersi, dopo il versamento della caparra e del compenso provvisionale, ripetutamente negata al telefono e per aver omesso di consegnare la visura ipotecaria più volte chiesta dalla persona offesa, ma anche per averla più volte rassicurata, nel corso della trattativa e al momento stesso della firma del preliminare e della consegna del denaro, che sull’immobile gravava solo un’ipoteca volontaria di residuale importo, mentre, in realtà, ve ne era un’altra di assai rilevante importo».
I giudici hanno ritenuto che seppure la parte offesa avrebbe potuto provvedere da sé alla visura ipotecaria, a causa della negligenza o della scarsa accortezza del soggetto passivo del delitto ex art. 640 cod.pen., in tal caso l’imputato non può beneficiare di scriminanti o attenuanti.
Il comportamento contestato all’agente immobiliare, in particolare, è stato quello di aver taciuto la reale entità del gravame, esponendo così il promittente venditore ad una rappresentazione della realtà non veritiera, indicendolo così a sottoscrivere il contratto preliminare.
Ai giudici è apparso improbabile invocare la buona fede del mediatore, bensì, è stato ritenuto si trattasse di un’«irragionevole congettura» in quanto l’agente immobiliare non poteva non essere a conoscenza della predetta circostanza.
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