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AGENTE IMMOBILIARE PERDE IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE SE NON INFORMA L’ACQUIRENTE CIRCA LE CIRCOSTANZE CHE POSSONO PREGIUDICARE L’AFFARE (Cass. civ., sezione seconda, ordinanza 28 ottobre 2019 n. 27482, in www.cassazione.net)

18 novembre 2019

Con il provvedimento in epigrafe, la Corte sancisce il principio secondo cui il mediatore immobiliare ha un vero e proprio obbligo giuridico nei confronti dei clienti per le omesse informazioni circa gli eventuali rischi che possono incidere sulla sicurezza dell’affare, conoscibili utilizzando la diligenza normalmente esigibile da un professionista del settore. Qualora l’agente non avvisi la parte acquirente circa le ipoteche che gravano l’immobile oggetto di vendita perde il diritto alla provvigione.
Nell’accogliere il ricorso di un acquirente, la Corte di Cassazione rileva che il ricorso avanzato è fondato in quanto ai sensi dell’art. 1759 c.c. il mediatore immobiliare è tenuto a comunicare alle parti le circostanze a lui note che possano incidere sulla conclusione dell’affare, essendo soggetto ad una responsabilità specifica.
Ad abundantiam, il Collegio precisa che la violazione degli obblighi di cui sopra comporta il venir meno del presupposto del diritto alla provvigione.
Infatti, tali considerazioni sono basate sul presupposto che l’esercizio dell’attività di mediatore comporta l’esercizio professionale di un’attività per la quale è richiesta la diligenza adeguata alla prestazione effettuata.

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