Nel caso di compravendita di immobile nella quale il prezzo (in tutto o in parte) è stato corrisposto da terzi (nel caso concreto la madre di uno dei coniugi), il bene entra a far parte del regime della comunione legale dei beni (ex art. 177 cod.civ.) se non viene fornita la prova del collegamento tra il negozio-mezzo e l'arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità (ovvero, che il pagamento è stato fatto a titolo di liberalità indiretta non donativa, ai sensi dell’art. 809 cod.civ.).
Pertanto, se non viene esplicitato il “rapporto di provvista”, alle donazioni indirette non si applicherà la regola valevole per le donazioni, per la quale il bene è escluso dal regime di comunione legale di beni, ai sensi dell’art. 179, lett. b) cod.civ..
In base a tali principi è stata confermata l’appartenenza alla comunione legale di due immobili, per i quali parte del prezzo era stato versato dalla madre di uno dei coniugi (la quale si era intestata l’usufrutto il cui valore era inferiore rispetto a quanto messo a disposizione dalla stessa).
E’ stata così confermata la decisione della Corte di Appello di L’Aquila; la donazione indiretta rientra nella previsione dell’art, 179, comma 1, lett. b), cod.civ. e,
dunque, resta fuori dalla comunione legale di beni, purchè nell'atto di acquisto se ne faccia menzione, ovvero, se ne fornisca la prova.
(Cass.civ., sezione prima, sentenza del 28 gennaio 2015, n. 1630, in www.cassazione.net)
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