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MANTENIMENTO CONIUGE - DIVORZIO - INDIPENDENZA ECONOMICA DEL CONIUGE - NUOVO PARAMETRO DI RIFERIMENTO

17 maggio 2017

(Cass.civ., sezione prima, sentenza del 10 maggio 2017, n. 11504, in QdD)

 

L’assegno di divorzio non è dovuto qualora l’ex coniuge sia economicamente autosufficiente, abbia un lavoro e disponga di un patrimonio (mobiliare e immobiliare) e abbia la stabile disponibilità di un’abitazione. Il parametro di riferimento cui rapportare il giudizio sull’"adeguatezza-inadeguatezza" dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio e sulla possibilità-impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli va individuato non più nel "tenore di vita avuto in costanza di matrimonio", ma in analogia a quanto previsto dall'art. 337 septies cod.civ. in relazione ai figli maggiorenni, nel raggiungimento dell'"indipendenza economica" del richiedente: se è accertato che quest’ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo non deve essergli riconosciuto il relativo diritto.

Deve intendersi ormai superata l’idea secondo cui esiste un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale.

È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017.

La pronuncia è senz’altro rivoluzionaria in quanto scardina il principio cristallizzatosi per anni in virtù del quale l’assegno di divorzio doveva essere determinato in funzione del mantenimento in capo al coniuge assegnatario del tenore di vita che aveva durante la vita matrimoniale.

Secondo la Corte di Cassazione quest’ultimo criterio è ormai inattuale e bisogna considerare altre caratteristiche oggettive del rapporto, vale a dire la condizione economica dell’ex coniuge cosicché, qualora sia autosufficiente, non sorgono più i presupposti affinché sia dovuto l’assegno di divorzio.

A tal fine, secondo la Suprema Corte, il «giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:

A) deve verificare, nella fase dell'an debeatur […] se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;

B) deve "tener conto", nella fase del quantum debeatur - informata al principio della «solidarietà economica» dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]»), e "valutare" «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.)».

 

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