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MEDIATORE IMMOBILIARE - DIRITTO ALLA PROVVIGIONE - SUSSISTE ANCHE SE VIENE STIPULATO SOLO IL CONTRATTO PRELIMINARE - ED ANCHE SE L'IMMOBILE NON E' ABITABILE

01 marzo 2017

(Cass.civ., sezione seconda, sentenza del 21 febbraio 2017 n. 4415, in www.cassazione.net)

Il mediatore che ha prestato la propria attività nella conclusione di un contratto preliminare di compravendita di immobile ad uso abitativo, ha diritto ad ottenere il pagamento della provvigione anche qualora emerga, successivamente alla stipula, che la casa è priva del certificato di abitabilità e tale circostanza impedisca la stipula del contratto definitivo.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 21 febbraio 2017 n. 4415.
La sentenza è interessante in quanto evidenzia come il diritto del mediatore ad ottenere il pagamento della provvigione prescinda dalla conclusione del contratto e ciò siccome «la prestazione caratterizzante l’attività» del mediatore «è pur sempre quella di mettere in relazione due o più parti in vista della conclusione di un affare», anche se egli è obbligato a «compiere l’attività demandatagli in modo esauriente e funzionale all’interesse della parte alla conclusione dell’affare, e quindi con diligenza adeguata alla sua professionalità».
La responsabilità del mediatore, tuttavia, ricorre nell’ipotesi in cui si sia violato il dovere d’informazione circa la possibilità di conseguire il certificato di abitabilità, ove il professionista abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto di sua conoscenza, oppure, ancora, laddove abbia omesso di verificare la regolarità urbanistica dell’immobile, nonostante gli sia stato conferito espresso incarico. Inoltre, ricorre una violazione dell’obbligo di diligenza che grava sul mediatore, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia tacciuto in merito all’esistenza di gravami o cause legittime di prelazione.
Non ricorre invece un’ipotesi di responsabilità del professionista qualora abbia prestato la propria opera nella conclusione di un contratto preliminare di vendita di immobile privo di concessione edificatoria e non regolarizzabile dal punto di vista urbanistico: è infatti escluso che la responsabilità dell’agenzia possa estendersi a indagini di carattere tecnico «che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza».
Osservano infatti i giudici che la mancanza del certificato di abitabilità, non incide sulla validità del preliminare concluso e, quindi, sulla sua efficacia, nonostante sussistano i presupposti per richiedere la risoluzione del contratto ove manchi il documento.
In conclusione, il promissario acquirente deve sempre corrispondere la provvigione al mediatore, per quando di sua spettanza, anche qualora non sia stato stipulato il contratto definitivo.

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