NOTAIO - CONTRIBUTO REPERTORIALE - CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

21 marzo 2016

(Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, sezione prima, sentenza del 13 gennaio 2016, n. 6, in www.cassazione.net)
Il contributo repertoriale dovuto alla Cassa Nazionale del Notariato può essere dedotto dal reddito di lavoro del notaio.
È quanto deciso dalla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata che, prima di stabilire quanto sopra detto, ha considerato come il contributo repertoriale in esame potrebbe essere teoricamente qualificato come “componente negativo deducibile dal reddito professionale”, ai sensi dell’art. 54 TUIR (d.P.R. n. 917/1986), ovvero, come “onere deducibile”, ai sensi dell’art. 10, TUIR.
Ebbene, secondo i giudici, detto costo rientra entro il perimetro dell’art. 54 TUIR e, quindi, esso è deducibile dal momento che sussiste il principio dell’inerenza del costo con riguardo all’esercizio della professione di notaio.
In virtù di siffatta posizione, il giudice di seconde cure ha rigettato le pretese avanzate dall’Amministrazione finanziaria che aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Matera, che aveva dato ragione ad un notaio che aveva ricevuto un avviso di accertamento ai fini IRAP.
Ad avviso dell’Ufficio, la Commissione Tributaria Provinciale di Matera aveva erroneamente qualificato il contributo repertoriale come “componente negativo deducibile dal reddito professionale” ma, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, richiamando precedente giurisprudenza, evidenzia come l’orientamento prevalente colloca «tale contributo versato dai notai alla cassa nazionale, tra quelli deducibili in “sede di determinazione del reddito professionale ai sensi del d.P.R. n. 597/73 (art. 50, comma 1, ora articolo 54 comma 1) che consente, per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deduzione delle spese inerenti l’esercizio dell’arte o professione e in tale contesto, comprendendo non solo quelle necessarie per la produzione del reddito, ma anche quelle che sono un'immediata derivazione del reddito prodotto». L'onere è posto direttamente a carico del professionista e non del cliente per cui «esso va corrisposto comunque e solo dal notaio, indipendentemente dall’effettiva riscossione del corrispettivo della prestazione nei confronti del cliente, ovvero della gratuità della prestazione».
In base a quanto sopraindicato, la CTR ha ritenuto non accoglibili le considerazioni formulate dall’Amministrazione Finanziaria.

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