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04/04/2025
l procedimento di liquidazione dell’eredità beneficiata dopo l’art. 21 D.Lgs. 149/2022. Casistica in materia di prelazione urbana, prelazione agraria e nell’impresa familiare alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali.
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14/03/2025
Quozienti assembleari: esercitazione applicativa. Il diritto reale di servitù e l’autonomia contrattuale nella determinazione del contenuto e della disciplina.
21/02/2025
Il recesso dalle società di capitali nell’evoluzione interpretativa e negli arresti giurisprudenziali. Onere testamentario e onere donativo: principi teorici e casistica notarile.
06 novembre 2015
(Cass.civ., sezione terza, sentenza del 27 ottobre 2015, n. 21792, in www.cassazione.net)Il notaio che nell’atto di compravendita abbia inserito la dichiarazione della parte venditrice di aver estinto il debito gravante sull’immobile negoziato, dichiarazione accettata dall’acquirente, non è professionalmente responsabile qualora emerga che, in realtà, il debito non era stato estinto.Il pubblico ufficiale rogante, infatti, nell’espletamento del proprio ufficio non è tenuto ad accertare la veridicità della dichiarazione fatta dal venditore, in presenza dell’acquirente e da quest’ultimo accettata.È quanto deciso dalla Corte di Cassazione in un procedimento giudiziale nel quale gli attori (parte acquirente) si erano attivati per ottenere il risarcimento del danno da parte del notaio rogante, per responsabilità professionale, addebitando al pubblico ufficiale la cattiva informazione circa lo stato dell’immobile, gravato da ipoteca.La Corte di Cassazione conferma così quanto sostenuto dalla Corte d’Appello di Torino, la quale aveva evidenziato come il professionista avesse «adempiuto diligentemente alle obbligazioni professionali assunte, non rientrando tra i doveri del notaio anche l’accertamento dell’estinzione, o meno, del debito.Con la conseguenza che eventuali responsabilità per dichiarazioni mendaci e per il mancato rispetto dell’impegno assunto avrebbero potuto essere fatte valere dagli acquirenti solo nei confronti della parte venditrice».I giudici di Cassazione, confermando quanto affermato dal giudice di seconde cure, hanno precisato come il notaio non potesse essere responsabile per le «dichiarazioni di una delle parti fatte in presenza dell'altra e da questa accettate […] giacché non c'è attività accertatoria da porre in essere a fronte di una espressione del potere valutativo del contraente». In conclusione, il notaio aveva «pienamente assolto ai propri doveri professionali gravando solo sulla parte venditrice la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa e dell'adempimento dell'obbligo assunto».
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