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PRIME INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DEPOSITO DEL PREZZO E DELLE ALTRE SOMME (art.1 commi 63 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n.147) APPROVATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO IN DATA 28 LUGLIO 2017

03 agosto 2017

§ 1
Al fine dell'applicazione dell'art.1, comma 63 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n.147, come modificato dal “DDL CONCORRENZA”, ciascun notaio provvede ad aprire almeno un conto corrente, dedicato al deposito:
a) di tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile di imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
b) di ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n.64;
c) dell'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito.
Nel caso di associazioni tra notai costituite ai sensi dell'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, i notai associati possono utilizzare in comune i medesimi conti correnti dedicati.
In relazione ai controlli demandati al Consiglio notarile distrettuale ai sensi dell'art.93-bis, comma 2-bis, della legge notarile, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della disciplina o dall'iscrizione a ruolo, ciascun notaio comunica al Consiglio notarile del proprio Collegio gli estremi del/i conto/i corrente dedicato/i aperto/i ai sensi del comma 63 dell'art.1 della legge n.147/2013, specificando se trattasi di conto/i intestato/i al notaio o all'associazione professionale. Ogni modifica deve essere comunicata al Consiglio notarile distrettuale entro 45 giorni.
§ 2
In conformità alla lettera a) del comma 63, il notaio deve versare sul conto corrente dedicato tutti i tributi (quali le imposte di registro, di donazione, ipotecaria e catastale) da versare mediante il cd. adempimento unico (MUI), nonché le spese anticipate di cui all'art.15, c.1, n.3 del DPR n.633/1972 (cioè le anticipazioni escluse da IVA) in relazione agli atti ricevuti o autenticati che siano soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale; l'ampia formulazione della norma si interpreta nel senso che, qualora nel medesimo documento siano contenuti più negozi, dei quali solo alcuni soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, debbano confluire sul conto dedicato anche le somme relative a tributi ed anticipazioni riferibili ai negozi non soggetti a pubblicità.
Quanto alla nozione di atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, si tratta del medesimo ambito applicativo cui si riferisce l'art.72, comma 3 della legge notarile nel prevedere l'esclusione della facoltà di rilascio delle scritture private autenticate.
Le somme riscosse a titolo di tributi da versare mediante il cd. adempimento unico (MUI), ancorché relative ad atti non soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale possono essere versate sul medesimo conto corrente dedicato.
§ 3
In conformità alla lettera b) del comma 63, il notaio deve versare sul conto corrente dedicato “ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n.64”: la nuova disposizione non è innovativa quanto alla portata dell'obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori prescritto dall'art.6 della legge n.64/1934.
In particolare, con riferimento alla previsione della lettera c) del comma 63, considerato che, al fine di documentare l'incarico, la richiesta formulata da almeno una delle parti di versare sul conto corrente dedicato del notaio l'intero prezzo o corrispettivo deve essere documentata, mediante apposita menzione nell'atto ricevuto o autenticato, dette somme depositate sul conto dedicato ai sensi del comma 63, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono soggette ad annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64.
§ 4
In caso di deposito delle somme ai sensi dell'art.1, comma 63, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n.147, il notaio depositario procede allo svincolo delle somme depositate a favore dell'avente diritto in conformità all'incarico ricevuto.
In mancanza di specifica indicazione risultante dall'atto o dall'incarico professionale scritto, il versamento all'avente diritto è effettuato solo dopo che il notaio rogante abbia verificato l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle risultanti dall'atto. A tal fine il notaio:
- se non rileva formalità pregiudizievoli ulteriori, procede senza indugio allo svincolo del prezzo o corrispettivo;
-se rileva formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle risultanti dall'atto, ne dà avviso alle parti e trattiene in deposito il prezzo o corrispettivo sul conto corrente dedicato; lo svincolo in tal caso può avvenire in esecuzione di accordo tra tutte le parti interessate ovvero di provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria, ancorché non ancora passato in cosa giudicata.
Quando ne abbia ricevuto preventivo incarico da tutte le parti al momento della stipula, il notaio, se ha rilevato l'esistenza di formalità pregiudizievoli ulteriori, provvede, limitatamente al prezzo o corrispettivo depositato sul conto corrente dedicato e nei limiti dello stesso, all'estinzione delle passività e all'ottenimento dei titoli per la cancellazione, dandone avviso alle parti intervenute nell'atto con comunicazione con lettera inviata alla residenza o al domicilio risultante dallo stesso atto o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Le spese e gli onorari relativi sono posti a carico della parte alienante e possono essere prelevati dal prezzo o corrispettivo, con svincolo del residuo attivo a favore della parte alienante. Se il prezzo o corrispettivo è incapiente ovvero se vengono rilevate formalità pregiudizievoli che non possono essere cancellate, il notaio o altro pubblico ufficiale ne dà avviso alle parti e trattiene in deposito il prezzo o corrispettivo sul conto corrente dedicato; lo svincolo in tal caso può avvenire in esecuzione di accordo tra tutte le parti interessate ovvero di provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria, ancorché non ancora passato in cosa giudicata.
In caso di formalità ipotecarie iscritte a garanzia di mutui e finanziamenti bancari da estinguersi con le somme depositate in conto prezzo o corrispettivo, il notaio procede allo svincolo delle altre somme depositate a titolo di prezzo o corrispettivo dopo il rilascio da parte del creditore ipotecario della quietanza attestante la data dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, salvo che la parte acquirente abbia espressamente richiesto nell'atto che il notaio o altro pubblico ufficiale non proceda allo svincolo del prezzo o corrispettivo prima del decorso del termine di cui al comma 3 dello stesso articolo 40-bis, senza che sia intervenuta l'annotazione di permanenza dell'ipoteca o che l'istituto bancario abbia espressamente rinunciato alla facoltà di revoca.
Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo venga pagato dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, nell'atto ai fini dello svincolo è specificata la prova che deve essere acquisita per far constare che l'evento dedotto in condizione si è avverato o che la prestazione è stata adempiuta.
Il notaio o altro pubblico ufficiale è autorizzato a svincolare il prezzo o corrispettivo depositato sul conto corrente dedicato in favore di soggetto diverso dalla parte alienante solo se ciò è stato espressamente previsto nell'atto da tutte le parti d'accordo tra loro ovvero in base a provvedimento del giudice.
Nei territori soggetti al sistema tavolare di cui al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, le disposizioni del presente paragrafo si applicano con riferimento, in luogo dell'eseguita trascrizione, all'emissione del decreto tavolare di accoglimento conforme alla domanda di cui agli artt. 94 e 95 della legge tavolare, previa verifica dell'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle risultanti dall'atto e accettate dalla parte acquirente e di richieste di esecuzione di tali formalità, delle quali deve rispondere la parte alienante.
§ 5
Nel caso di contratto concluso in momenti diversi e con l'intervento di due o più notai:
- l'acquirente consegna le somme oggetto di deposito ai sensi dell'articolo 1, comma 63, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al notaio che riceve le sue dichiarazioni negoziali o autentica la sua firma. In tal caso, il notaio o altro pubblico ufficiale depositario procede allo svincolo delle somme depositate in conto prezzo o corrispettivo a favore dell'avente diritto in conformità all'incarico ricevuto; in mancanza di diversa indicazione, il versamento all'avente diritto è effettuato solo dopo aver verificato l'inesistenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle risultanti dall'atto, ovvero dopo aver ricevuto dichiarazione dal notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto le dichiarazioni negoziali dell'ultima delle parti o che ne ha autenticato la firma, attestante l'intervenuta esecuzione della trascrizione nei registri immobiliari ovvero dell'iscrizione nel registro delle imprese della cessione dell'azienda, nonché la verificata assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori;
- le somme relative ai tributi di cui al comma 63, lettera a), devono essere versate al notaio o altro pubblico ufficiale che autenticherà la firma dell'ultima delle parti, il quale è tenuto ad effettuare gli adempimenti per i quali è dovuto il pagamento degli stessi tributi.
§ 6
Il notaio provvede senza indugio a restituire, su sua richiesta, a chi le ha consegnate, le somme di cui al comma 63 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 depositate sul suo conto dedicato prima della stipula dell'atto, in ogni caso di rinuncia alla stipula dell'atto stesso, ovvero a seguito di errata quantificazione della somma depositata.
§ 7
Al fine della riscossione delle somme per le quali è previsto il versamento sul conto corrente dedicato ai sensi del comma 63, è possibile, alternativamente:
a) che dette somme siano riscosse dal notaio mediante specifico pagamento (assegno, bonifico, denaro contante nei limiti ammessi o versamento mediante POS) relativo alle sole somme in questione, mentre le altre competenze del notaio e la relativa IVA sono riscosse separatamente; in questa ipotesi il notaio verserà le sole somme ex comma 63 sul conto dedicato;
b) che dette somme siano riscosse con unico mezzo di pagamento; in questa ipotesi il notaio verserà dette somme sul conto corrente dedicato, dal quale potrà essere dal notaio stesso recuperata la somma relativa alle altre competenze ed all'IVA relativa, redigendo l'apposito prospetto contabile di cui al comma 66-bis.
§ 8
Qualora il notaio anticipi il versamento sul conto corrente dedicato delle somme di cui alla lettera a) del comma 63, lo stesso potrà:
a) effettuare singoli trasferimenti per ogni operazione, accreditando di volta in volta dal conto corrente ordinario al conto corrente dedicato le somme necessarie per fare fronte alle anticipazioni del singolo atto, costituendo sul conto dedicato
la provvista necessaria;
b) costituire un “castelletto”, effettuando il trasferimento sul conto corrente dedicato di una somma di denaro forfettariamente determinata e non collegata alla singola operazione. Il “castelletto” potrà essere nuovamente alimentato in entrata allorquando l'importo precedentemente versato sarà prossimo all'esaurimento.
In entrambi i casi, il notaio potrà successivamente, redigendo il prospetto contabile previsto dal comma 66-bis, recuperare dal conto dedicato le somme anticipate, provvedendo che in ogni caso sul conto dedicato sussista sempre una somma almeno corrispondente al totale delle somme previste dalla lettera a) del comma 63 e relative agli atti ricevuti o autenticati dal notaio per i quali non siano stati già eseguiti gli adempimenti ivi previsti. Risulta evidente, infatti, come il legislatore abbia inteso vietare che le somme ricevute per le anticipazioni escluse da Iva, così come i tributi per i quali il notaio sia sostituto o responsabile di imposta, siano impiegati per altre finalità
(comma 66): la disposizione, anche in considerazione della finalità che intende perseguire, deve essere interpretata restrittivamente. Non è sufficiente, pertanto, che le somme ricevute a tale titolo non siano impiegate per il sostenimento delle spese a carico del notaio: il vincolo all'utilizzo riguarda singolarmente ogni operazione. In buona sostanza sul conto dedicato dovrà essere sempre disponibile la giacenza necessaria per registrare, sia pure in astratto, contemporaneamente tutti gli atti rogati o da rogare.
§ 9
Il notaio deve conservare idonea documentazione degli specifici impieghi delle somme depositate sul conto dedicato e successivamente utilizzate:
- per i versamenti dei tributi collegati alla registrazione degli atti; la relativa documentazione sarà rappresentata dallo stesso adempimento unico e dai relativi modelli di pagamento;
- per le spese anticipate in nome e per conto della clientela; la relativa documentazione sarà quella valida ai fini fiscali.
§ 10
Il comma 67 prevede che gli interessi maturati sul conto dedicato non siano liberamente disponibili, in quanto destinati a rifinanziare i fondi di credito agevolato per finanziamenti alle piccole e medie imprese, con modalità e termini stabiliti con DPCM adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta disciplina; in attesa di detto decreto, pertanto, il notaio non potrà prelevare gli interessi del conto corrente dedicato.
§ 11
In caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, ai fini del versamento delle somme eventualmente detenute dal notaio, di cui all'articolo 1, dello svincolo delle stesse e del compimento di ogni altra operazione, si provvede ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni. Se il notaio deceduto o cessato si è avvalso della facoltà di intestare il conto corrente dedicato all'associazione professionale costituita ai sensi dell'art.82 L.N., il notaio o i notai associati provvedono a rendere disponibile al Conservatore dell'Archivio Notarile competente il saldo delle somme depositate in relazione ad atti del notaio deceduto o cessato sul conto corrente dedicato.
Nei casi previsti dall'articolo 44, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, alle operazioni di cui al comma 1 provvede il notaio delegato dal presidente del consiglio notarile distrettuale competente ovvero il notaio nominato ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 44. In caso di nomina del coadiutore ai sensi dell'articolo 45 della stessa legge alle operazioni di cui al comma 1 provvede lo stesso coadiutore.
Qualora, per qualsiasi motivo diverso da quelli indicati nei commi precedenti, con il consenso delle parti che hanno conferito il relativo incarico al notaio o altro pubblico ufficiale, quest'ultimo si faccia sostituire da altro notaio o pubblico ufficiale, le somme depositate sui conti correnti dedicati devono essere trasferite mediante bonifico ai conti correnti dedicati del notaio o altro pubblico ufficiale che procede alla stipula o all'autentica dell'atto.

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